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Tribunale di Bologna > Lavoro a progetto
Data: 16/02/2007
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 18/07
Parti: S.G. Love / E.N.P.A. – Ente Nazionale Protezione Animali
LAVORO A PROGETTO – LICENZIAMENTO PER NON SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA - ACCERTAMENTO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO


Art. 61-69 D.Lgs. 276/03

Art. 18 L. n. 300/70

LAVORO A PROGETTO – LICENZIAMENTO PER NON SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA - ACCERTAMENTO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

La vicenda riguardava un giovane lavoratore straniero, assunto dall’E.N.P.A. – Ente Nazionale Protezione Animalicon un contratto di lavoro a progetto della durata di 10 mesi, per svolgere, presso il canile municipale di Bologna, mansioni di “collaborazione con il personale presente alla gestione del canile per quanto inerente le pulizie e l’alimentazione dei cani e dei gatti; collaborazione con le autorità preposte al controllo sanitario; individuazione negli animali presenti nel canile di problematiche di compatibilità con altri della stessa specie”. Nel contratto non veniva specificato il progetto.

Il lavoratore, sin dall’inizio del rapporto, si occupava quotidianamente della pulizia delle gabbie e della distribuzione del cibo agli animali ospitati nel canile .

In coincidenza con la cessazione del contratto di lavoro a progetto, al lavoratore veniva assicurata la regolarizzazione del rapporto di lavoro, ma di fatto ciò non avveniva nonostante la prosecuzione dell’attività lavorativa, e solo successivamente alla scadenza del primo contratto gli veniva fatto firmare un nuovo contratto di assunzione retrodatato che prevedeva il patto di prova.

Il lavoratore proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c. per accertamento del rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo in cui egli aveva prestato sevizio, contestando la legittimità del contratto di lavoro a progetto e impugnando il licenziamento per mancato superamento della prova .

Il Giudice del Lavoro di Bologna – accoglieva il ricorso proposto dal lavoratore, dichiarando illegittimo il licenziamento, condannando l’Ente al pagamento delle differenze retributive maturate sin dall’inizio del rapporto e ordinando la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ai sensi dell’art. 18 L. 300/70, in mancanza di adeguata allegazione da parte dell’Ente convenuto di elementi che lo rendessero eventualmente inapplicabile.

In particolare, il Giudice, ha accolto il ricorso fondando la propria decisione sull’art. 69 del d.lgs. 276/03, secondo il quale, i rapporti di lavoro che non individuano uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto .

Vale la pena riportare integralmente il cuore della decisione dalla quale si evince che la funzione del requisito dell’indicazione del progetto «non consiste nell’essere esso una griglia selettiva delle attività che possono essere svolte nella forma del contratto a progetto, quanto piuttosto nell’imporre alle parti, e in specie al committente, un onere descrittivo rigoroso . Ciò si desume dal fatto che la legge richiede che il progetto, programma o fase di programma sia “specifico” (art. 69), e anche che esso sia individuato nel “suo contenuto caratterizzante” (art. 62)» .

Secondo il Giudice di primo grado il requisito di forma imposto dalla legge costituisce «una difesa avanzata nei confronti di possibili usi fraudolenti del tipo contrattuale, e costituisce anche il metro di giudizio su cui misurare possibili scostamenti, rilevanti ai fini della trasformazione del rapporto ex art. 69 II comma».